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Riesame in autotutela
Descrizione
Applicazione dell' istituto dell'autotutela amministrativa finalizzato a risolvere i conflitti potenziali ed attuali relativi a provvedimenti gravati da errore e/o vizio. A seguito di istanza motivata presentata dall'utente, previa verifica ed istruttoria, si procede a riesaminare un atto precedentemente emesso. L'istanza presentata al Servizio viene d'ufficio inoltrata al competente responsabile del procedimento.
A chi è rivolto
Trasgressore e/o obbligato in solido (proprietario)
Area
Servizio Sanzioni Amministrative
Responsabile procedimento
L'istanza presentata al Servizio viene d'ufficio inoltrata al competente responsabile del procedimento.
Normativa
Art. 21 quinquies,octies e nonies Legge 241/1990.
Tempi Normativi
Il mancato riscontro non può essere considerato come assenso atteso che l'autotutela è da considerarsi “una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, (che) non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere”. La presentazione dell'istanza non sospende pertanto i termini per la presentazione del ricorso (60 gg. per il Prefetto e 30 gg. per il Giudice di Pace).
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Tipologia
Procedimento
Attivazione
Di parte
Gradimento