Permesso di costruire


Descrizione
Sono subordinati a permesso di costruire: a) interventi di nuova costruzione e in via residuale, tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Dpr n.380/01 smi; b) interventi disciplinati da specifiche norme di settore, che possono essere autorizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti (parcheggi pertinenziali Tognoli, recupero abitativo dei sottotetti, ecc.); c) interventi straordinari di cui agli articoli 4, 5, 6bis, 7 e 8 della Lr n.19/09 smi cosiddetto “Piano casa”, quando vadano eseguiti con titolo abilitativo espresso (permesso di costruire) ai sensi della Lr n.19/01 smi; d) accertamenti di conformità urbanistica ed edilizia per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire, dalla denuncia d’inizio attività, dalla segnalazione certificata d’inizio attività o dalla comunicazione dell’inizio dei lavori; e) rinnovo di permessi di costruire i cui termini siano decaduti, salvo che la parte dell’intervento non ultimata non rientri nei casi in cui è consentita la DIA, la SCIA o la CIL; f) varianti ai permessi di costruire che incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, alterano la sagoma dell'edificio o siano in contrasto le eventuali prescrizioni contenute nel titolo rilasciato. L’interessato ha facoltà di avvalersi della procedura del permesso di costruire anche per gli interventi che sono subordinati a denuncia d’inizio attività oppure a segnalazione certificata d’inizio attività (articolo 22, comma 7 del Dpr n.380/01 smi).
A chi è rivolto
proprietario dell'immobile o avente titolo
Area
Servizio Sportello Unico Edilizia
Responsabile procedimento
Responsabile Arch. Andrea Ceudech urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it
Normativa
Dpr n.380/01 smi e Lr n.19/01 smi
Tempi Normativi
I termini per l’emissione dei provvedimenti conclusivi sono di 150gg per il rilascio del permesso di costruire - ridotto a 75gg per gli interventi fino al restauro e risanamento conservativo - e di 160gg in caso di diniego dell’istanza. In caso di istanza di permesso di costruire in sanatoria l’ufficio si pronuncia con adeguata motivazione entro 60gg decorsi i quali la medesima si intende rifiutata. Tali termini sono valutati al netto dei casi di interruzione (comunicazione motivi ostativi, richiesta integrazioni, ecc.) e/o di sospensione (richiesta modifiche progettuali, richiesta atti di assenso a enti esterni, procedura paesaggistica, ecc.) previsti dalla legge.
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Tipologia
Procedimento
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Di parte
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