Dichiarazioni o cancellazioni delle convivenze di fatto


Descrizione
I conviventi possono stipulare tra loro un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali: il contratto può essere redatto con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Per valere anche nei confronti di terzi l’atto deve essere comunicato all’anagrafe comunale. Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni. Si intendono per ""conviventi di fatto"" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una ""convivenza di fatto"" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare. La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Napoli di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile; su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di convivenza.
A chi è rivolto
Le Municipalità , secondo il criterio territoriale (residenza) ricevono ed istruiscono le istanze afferenti le Convivenze di fatto
Servizio
Direzione di Municipalità 1
Responsabile procedimento
Violetta Centanni 0817950520
Normativa
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Tempi Normativi
a mezzo pec/mail
Link
Tipologia
Procedimento
Attivazione
Di parte
Gradimento
Silenzio Assenso
NO
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